Art. 18.
(Tessera di riconoscimento).

      1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Ministro della giustizia, o, su sua delega, dal Comandante generale del medesimo Corpo, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con decreto dello stesso Ministro. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche conseguenti a quanto previsto nel citato decreto del Ministro della giustizia agli articoli 6 e 6-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
      2. Il personale del ruolo direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento individuata ai sensi del comma 1, ha diritto all'accesso gratuito sui mezzi di trasporto pubblici urbani ed extraurbani.